Ordinanza n. 262 del 2019

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ORDINANZA N. 262

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, sull’istanza proposta da Paola Miraglia, con ordinanza dell’11 luglio 2018, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, con ordinanza iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2019, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario sia calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima;

che il rimettente, chiamato a decidere – nella fase anteriore alla vendita – sull’istanza di liquidazione presentata da un esperto, denuncia l’irragionevolezza della disciplina in esame, che rende aleatori sia i tempi di liquidazione, legati a un evento – la vendita – che risulta condizionato da «numerose variabili, difficilmente prevedibili», sia l’ammontare del compenso, commisurato al prezzo ricavato dalla vendita, che può discostarsi dal valore di stima «in ragione di una pluralità di variabili del tutto indipendenti dalla qualità dell’opera svolta dal perito»;

che, in contrasto con il «parametro di ragionevolezza generale» (art. 3, primo comma, Cost.), l’indicato criterio di liquidazione si risolverebbe in un vantaggio per i soli creditori procedenti «ed in special modo per quelli istituzionali», che beneficiano di una drastica riduzione delle spese, e in un danno per i professionisti, «senza alcun vantaggio per il complessivo andamento della giustizia»: il rischio di una sopravvalutazione degli immobili, che comunque non determinerebbe «aumenti rilevanti dei compensi», potrebbe essere più efficacemente fronteggiato con un accurato controllo del giudice, che sanzionerebbe il comportamento scorretto dell’esperto in sede disciplinare o con «la mancata reiterazione di incarichi»;

che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, il meccanismo introdotto dal legislatore determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento «nell’ambito della generale categoria degli ausiliari del giudice, tra gli esperti stimatori e tutti gli altri consulenti, solo per i primi essendo previsto un siffatto sistema di liquidazione (pur in presenza di prestazioni in ipotesi similari)»;

che la disposizione censurata contrasterebbe con il precetto dell’art. 35, primo comma, Cost., che, nel tutelare «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», imporrebbe di riconoscere «una giusta remunerazione ed una tempestiva liquidazione» all’attività professionale qualificata svolta dagli esperti o dagli stimatori nominati dal giudice;

che il rimettente prospetta anche il contrasto con l’art. 97, secondo comma, Cost., che imporrebbe, per il buon funzionamento del settore delle esecuzioni immobiliari, di riconoscere agli esperti il «giusto compenso per il lavoro svolto, anche allo scopo di potersi avvalere di professionisti esperti e qualificati (che, altrimenti, potrebbero essere disincentivati dal collaborare con i tribunali)»;

che l’art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. precluderebbe al giudice a quo la liquidazione dell’intero compenso: tale elemento fonderebbe la rilevanza del dubbio di costituzionalità prospettato;

che, con atto depositato il 4 giugno 2019, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di «dichiarare inammissibile e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli»;

che, in linea preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla rilevanza: il rimettente non avrebbe chiarito se la sospensione riguardi l’intera procedura esecutiva, con danno evidente per le parti del processo, o la sola procedura di liquidazione del compenso; in tale ultima ipotesi si potrebbe giungere alla vendita e dunque liquidare il compenso dell’esperto, «così facendo venir meno la stessa rilevanza della questione incidentale»;

che le questioni proposte sarebbero inammissibili anche per la contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza: il giudice a quo, nel denunciare il contrasto con l’art. 97, secondo comma, Cost., ritiene che la liquidazione del compenso esuli dall’attività giurisdizionale e attenga agli aspetti «di tipo meramente organizzativo dell’amministrazione giudiziaria», elemento che condurrebbe a disconoscere «il connotato della rilevanza» e la stessa sussistenza di un giudizio nel quale la questione possa essere sollevata;

che la difesa dell’interveniente ha eccepito l’inammissibilità delle questioni anche sotto il profilo della lacunosa illustrazione del contrasto con i parametri costituzionali evocati, con particolare riguardo alla denunciata disparità di trattamento con gli altri ausiliari del giudice, menzionati senza il supporto di riferimenti più puntuali: il rimettente, nel censurare «in modo del tutto apodittico» l’irragionevolezza della disciplina censurata, non avrebbe considerato in alcun modo «i possibili benefici in termini di efficienza e trasparenza della procedura esecutiva, o di contenimento di prassi distorte»;

che un ulteriore profilo di inammissibilità si coglierebbe nell’ambiguità del petitum, in quanto il giudice a quo non avrebbe specificato se «intenda ottenere una pronuncia ablativa o una pronuncia additivo-manipolativa, o entrambe», in un àmbito contraddistinto da un ampio margine di apprezzamento discrezionale e dalla mancanza di «soluzioni a “rime costituzionalmente obbligate”»: se, per un verso, l’integrale caducazione della disposizione censurata eliminerebbe «qualsiasi criterio per la liquidazione del compenso», per altro verso una caducazione limitata all’ultima parte della disposizione impedirebbe in radice – in contraddizione rispetto all’esito auspicato dal rimettente – la liquidazione degli acconti;

che, nel merito, le questioni non sarebbero fondate, alla luce delle argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 90 del 2019, che ha esaminato «le medesime censure di incostituzionalità»;

che, «anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica», il criterio individuato dal legislatore non soltanto salvaguarderebbe gli interessi della procedura e si prefiggerebbe di evitare i rischi di «una sopravvalutazione in sede di stima finalizzata a conseguire un maggior compenso», ma potrebbe anche condurre al riconoscimento di un compenso più favorevole, nel caso di «vendita ad un prezzo più elevato»;

che, alla luce delle peculiarità dell’attività dell’esperto, contraddistinta da preminenti «profili pubblicistici», non sarebbe pertinente il generico richiamo alla tutela dell’attività lavorativa (art. 35, primo comma, Cost.);

che non sarebbero fondate neppure le censure incentrate sull’art. 97, secondo comma, Cost., riferibile all’attività «di amministrazione attiva» e non già all’attività tipicamente giurisdizionale che qui verrebbe in rilievo.

Considerato che il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, che, nelle esecuzioni immobiliari, commisura il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario al prezzo ricavato dalla vendita e che, prima della vendita, consente la liquidazione di acconti esclusivamente nella misura del cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima;

che la disposizione censurata sarebbe irragionevole, in quanto, «senza alcun vantaggio per il complessivo andamento della giustizia», sacrificherebbe le «legittime aspettative di remunerazione per l’attività svolta», e, in violazione del principio di eguaglianza, assoggetterebbe solo gli esperti stimatori a un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli altri ausiliari del giudice;

che il mancato riconoscimento di «una giusta remunerazione ed una tempestiva liquidazione» per «l’attività professionale svolta dagli esperti e dagli stimatori nominati dal giudice» sarebbe lesivo dell’art. 35, primo comma, Cost., che tutela «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», e dell’art. 97, secondo comma, Cost., sotto il profilo della funzionalità del settore delle esecuzioni immobiliari, pregiudicata da un criterio di liquidazione atto a disincentivare i «professionisti esperti e qualificati»;

che il rimettente censura dunque il criterio di liquidazione delineato dall’art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui differisce al momento della vendita il saldo definitivo del compenso e ne commisura l’ammontare al prezzo che dalla vendita si ricava;

che le questioni di legittimità costituzionale, nei termini prospettati, non incorrono nei profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa dello Stato;

che il giudice a quo ha argomentato che è proprio la disposizione censurata a precludere – nella fase anteriore alla vendita – la liquidazione definitiva del compenso secondo i valori di stima e ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale, sospendendo la procedura di liquidazione e non già l’intera procedura esecutiva;

che non appare implausibile la motivazione offerta dal rimettente, legittimato a proporre incidente di costituzionalità in una procedura che presenta caratteri giurisdizionali, tanto che si conclude con un provvedimento motivato e può dar luogo anche a successivi gradi di impugnazione;

che, per costante orientamento di questa Corte (fra le molte, sentenza n. 160 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto), la rilevanza deve essere valutata alla stregua delle circostanze che sussistono al momento della proposizione delle questioni, e non già alla luce delle circostanze sopravvenute, come la vendita, che si adombrano nell’atto di intervento come possibile ragione di inammissibilità;

che il giudice a quo ha motivato in maniera adeguata anche sul contrasto con i parametri costituzionali evocati e ha enucleato in maniera intelligibile i termini delle questioni;

che, neppure con riguardo alla formulazione del petitum, possono essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato, in quanto il rimettente ha prefigurato in maniera inequivocabile come soluzione costituzionalmente obbligata una liquidazione immediata del compenso, ancorata al «più probabile prezzo di mercato dell’immobile così come stimato»;

che le questioni di legittimità costituzionale possono essere, pertanto, scrutinate nel merito e sono manifestamente infondate;

che le argomentazioni dell’odierno rimettente ricalcano in larga misura quelle già vagliate da questa Corte nella sentenza n. 90 del 2019, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ.;

che, con la pronuncia indicata, questa Corte ha escluso la manifesta irragionevolezza di un criterio di liquidazione che riproduce un parametro di determinazione del compenso già applicato nel settore delle espropriazioni mobiliari e persegue l’obiettivo di contenere i costi delle stime e di «porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui» (punto 5.2.1. del Considerato in diritto);

che il criterio sancito dalla legge «si iscrive in un disegno di più vasta portata, che, anche mediante l’istituzione del portale delle vendite pubbliche, mira a rendere più efficienti le procedure di vendita forzata e a promuovere la completezza e la trasparenza delle informazioni» (punto 5.2.1. del Considerato in diritto) e attua un bilanciamento non irragionevole del «diritto del professionista di essere remunerato in maniera adeguata per l’opera svolta» con «la finalità di contenimento dei costi e di razionalizzazione», che non può non tenere conto del «carattere pubblicistico dell’incarico» (punto 5.2.2. del Considerato in diritto);

che il valore di vendita, «pur condizionato da numerose variabili, non è inidoneo a rispecchiare il pregio dell’impegno professionale, secondo un rapporto di ragionevole correlazione», in quanto la disciplina della vendita forzata è congegnata «in modo da contenere entro limiti tollerabili il divario tra il valore di stima e il valore di vendita» (punto 5.2.2. del Considerato in diritto);

che, in particolare, il valore di stima è determinato secondo criteri puntuali, legati anche alla peculiarità della vendita forzata, e la disciplina, complessivamente considerata, tende a raggiungere, pur nei diversi contesti, un risultato proficuo: per questa via, si contiene il rischio di uno scostamento «strutturale e marcato» tra valore di stima e valore di vendita, che denoterebbe l’inadeguatezza del criterio prescelto dal legislatore (punto 5.2.2. del Considerato in diritto);

che, «quando l’espropriazione forzata non approdi, per qualsiasi ragione, alla vendita e alla distribuzione del ricavato», soccorre il criterio sussidiario del valore di stima, «rimesso al ponderato apprezzamento del giudice, che dovrà vagliarne la congruità nel determinare il compenso dell’esperto alla stregua del pregio e dell’utilità dell’opera prestata» (punto 5.2.2. del Considerato in diritto);

che non si può reputare irragionevole neppure la scelta di rimandare la liquidazione definitiva del compenso al momento della vendita, in quanto tale previsione si correla a un criterio di determinazione del compenso parametrato – in maniera non arbitraria – al valore della vendita ed è temperata da «un appropriato correttivo», che si sostanzia nel riconoscimento di acconti «nella non trascurabile misura del 50 per cento del valore di stima» (punto 5.3. del Considerato in diritto);

che non sussiste la denunciata disparità di trattamento con gli altri ausiliari del giudice, che svolgono compiti non comparabili: la disciplina appresta «anche mediante l’applicazione congiunta dei diversi criteri di liquidazione, gli strumenti più efficaci per proporzionare il compenso alla difficoltà dell’incarico e alla più vasta gamma dei compiti, senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l’impegno assicurato dall’ausiliario» (punto 5.2.3. del Considerato in diritto);

che non sono fondate neppure le censure di violazione del principio di buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), riferibile agli aspetti organizzativi dell’amministrazione della giustizia e non all’attività giurisdizionale in senso stretto, cui in tutte le sue forme ed applicazioni la liquidazione dei compensi deve essere ricondotta (punto 4.2. del Considerato in diritto);

che, pertanto, non sono fondate le censure riguardanti una disciplina che «nell’àmbito di un più articolato disegno, finalizzato a incentivare la competitività delle esecuzioni immobiliari, ha introdotto un nuovo criterio di liquidazione, già presente nel sistema e correlato, in maniera non irragionevole, al valore di vendita» (punto 5.2.4. del Considerato in diritto);

che il richiamo all’art. 35, primo comma, Cost. non può condurre a diverse conclusioni: la scelta legislativa, volta a modulare in termini non irragionevoli il compenso dell’esperto o dello stimatore, non pregiudica la tutela del lavoro, sancita dalla Carta fondamentale per «tutte le sue forme ed applicazioni»;

che le considerazioni svolte implicano la manifesta infondatezza delle questioni proposte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.